CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. AI PACCHETTI TURISTICI DELL’AGENZIA DI VIAGGI MISJA TRAVEL sp. z o.o.
Nell’interesse del benessere e del buon esito della vacanza dei nostri clienti, nonché in conformità con la legge del 24 novembre 2017 sulle manifestazioni turistiche e sui servizi turistici collegati (testo consolidato Gazzetta Ufficiale 2023, n. 2211 con successive modifiche), di seguito denominata “Legge”, insieme ai suoi atti esecutivi e all’art. 384 § 1 del Codice Civile del 23 aprile 1964 (Gazzetta Ufficiale n.16, pos.93 con successive modifiche), vi invitiamo a prendere visione delle presenti Condizioni di Partecipazione.
La registrazione alla partecipazione a un evento turistico organizzato da Misja Travel S.r.l. implica il consenso a che le presenti Condizioni di Partecipazione diventino parte integrante del contratto di prestazione di servizi turistici concluso con Misja Travel S.r.l.
2. Disposizioni generali
1. Misja Travel è il marchio commerciale dell’impresa MISJA TRAVEL S.r.l., con sede in: ul. Śląska 10, 60-614 Poznań, iscritta nel registro degli organizzatori turistici tenuto dal Presidente della Regione della Grande Polonia con numero 810, con P.IVA 7831764689, REGON 368252469 e KRS 0000701301, di seguito denominata “Agenzia” o “Organizzatore”. La suddetta impresa è un organizzatore turistico ai sensi dell’art. 4 punto 8 della Legge.
2. Le presenti Condizioni Generali di Partecipazione di Misja Travel S.r.l., di seguito denominate “Condizioni di Partecipazione”, costituiscono parte integrante del contratto di partecipazione a un evento turistico concluso con l’Agenzia. Le Condizioni di Partecipazione definiscono le regole di partecipazione dei Viaggiatori agli eventi organizzati e venduti sotto il marchio Misja Travel S.r.l.
3. Definizioni
I termini utilizzati nelle presenti Condizioni di Partecipazione devono essere intesi come segue:
a) Organizzatore/Agenzia – MISJA TRAVEL S.r.l., con sede in ul. Śląska 10, 60-614 Poznań, utilizzando il marchio commerciale Misja Travel S.r.l.
b) Evento – evento turistico organizzato da Misja Travel S.r.l., venduto tramite qualsiasi canale (di persona, telefonico, online o tramite intermediario – Agente Turistico), inteso nel senso dell’art. 4 punto 2 della Legge.
c) Condizioni di Partecipazione – Condizioni Generali di Partecipazione agli eventi turistici organizzati dall’Agenzia, nella versione vigente.
d) Viaggiatore – chiunque desideri concludere un contratto o sia autorizzato a viaggiare sulla base di un contratto concluso nell’ambito della Legge, ai sensi dell’art. 4 punto 6 della Legge.
e) Contratto – contratto di prestazione di servizi turistici tra Viaggiatore e Organizzatore, di cui fanno parte integrante il modulo di registrazione, la conferma della prenotazione e le Condizioni Generali di Partecipazione.
f) Circostanze inevitabili e straordinarie – situazioni fuori dal controllo della parte che le invoca, i cui effetti non potevano essere evitati nemmeno adottando tutte le misure ragionevoli, secondo art. 4 punto 15 della Legge.
g) Escursioni facoltative – escursioni acquistabili a parte, indipendentemente dal Contratto, nel paese di destinazione.
h) Trasporto – trasporto dei partecipanti dall’inizio dell’evento turistico fino alla località di destinazione e viceversa, nonché trasporti previsti dal programma nel paese di destinazione.
i) Conferma della Prenotazione – documento che conferma la conclusione del Contratto direttamente tra Viaggiatore e Organizzatore o tramite Agente, includendo le disposizioni essenziali del contratto, comprese le informazioni previste dalla Legge, in particolare art. 40.
j) Supporto durevole – materiale o strumento che permette al Viaggiatore o all’impresa turistica di conservare informazioni personali in modo accessibile per il futuro, consentendo la riproduzione delle informazioni inalterate, ai sensi dell’art. 4 punto 10 della Legge.
k) Non conformità – inadempienza o esecuzione imperfetta dei servizi turistici inclusi nell’evento turistico, ai sensi dell’art. 4 punto 16 della Legge.
4. Conclusione del Contratto di Servizi Turistici
1. La conclusione del Contratto tra Viaggiatore e Organizzatore avviene tramite:
a) compilazione del modulo di registrazione e invio tramite e-mail, telefono, sito web o agente autorizzato;
b) conferma della disponibilità dell’evento da parte dell’Organizzatore;
c) pagamento dell’acconto o dell’intero importo come indicato nel Contratto.
2. L’invio del modulo di registrazione da parte del Viaggiatore costituisce offerta vincolante di partecipazione all’evento turistico.
3. La conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore conclude il Contratto.
4. Eventuali modifiche al Contratto dopo la sua conclusione devono essere approvate per iscritto da entrambe le parti.
5. Il Contratto è valido solo se include le informazioni richieste dall’art. 40 della Legge, comprese:
a) dati dell’Organizzatore e dell’Agente, se applicabile;
b) descrizione dei servizi turistici inclusi nell’evento;
c) durata e programma dell’evento;
d) prezzo totale e modalità di pagamento;
e) condizioni di annullamento e modifica;
f) condizioni di assicurazione e assistenza medica;
g) informazioni relative a circostanze inevitabili e straordinarie.
5. Obblighi del Viaggiatore e dell’Organizzatore
1. L’Organizzatore si impegna a fornire i servizi turistici conformemente al Contratto, alle Condizioni di Partecipazione e alle norme vigenti.
2. Il Viaggiatore si impegna a:
a) fornire informazioni corrette e complete richieste per la prenotazione;
b) rispettare regolamenti locali, norme sanitarie e di sicurezza;
c) rispettare orari e disposizioni relative al programma;
d) informare immediatamente l’Organizzatore di eventuali problemi durante l’evento.
3. L’Organizzatore non risponde dei danni derivanti da comportamenti non conformi del Viaggiatore o dalla mancata osservanza delle istruzioni fornite.
6. Prezzi, Pagamenti e Depositi
1. I prezzi degli eventi turistici sono indicati in valuta locale o euro, come specificato nella conferma della prenotazione.
2. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito o altri metodi indicati dall’Organizzatore.
3. L’acconto o il pagamento totale deve essere versato entro i termini indicati nella conferma della prenotazione.
4. In caso di mancato pagamento nei termini, l’Organizzatore può considerare il Contratto annullato, salvo diverso accordo.
5. Tutti i costi aggiuntivi, incluse tasse locali, visti o servizi opzionali, sono a carico del Viaggiatore, se non diversamente indicato nel Contratto.
7. Modifiche e Cancellazioni da Parte del Viaggiatore
1. Il Viaggiatore può modificare o annullare la prenotazione secondo i termini specificati nella conferma della prenotazione.
2. In caso di cancellazione:
a) possono essere applicate penali proporzionali alla data di comunicazione rispetto all’inizio dell’evento;
b) eventuali pagamenti già effettuati possono essere trattenuti parzialmente come penale, salvo disposizioni diverse del Contratto.
3. Per modifiche sostanziali della prenotazione, l’Organizzatore si riserva il diritto di aggiornare il prezzo o applicare eventuali costi aggiuntivi.
8. Modifiche e cancellazioni prima della partenza – a causa di circostanze imputabili al Viaggiatore
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di partecipazione al pacchetto turistico prima dell’inizio della stessa senza sostenere alcuna penale solo in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che si verificano nella località di destinazione, che abbiano un impatto significativo sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto dei viaggiatori al luogo di destinazione. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto esclusivamente al rimborso delle somme versate per il pacchetto turistico, senza ulteriori indennizzi o compensazioni.
2. Il Viaggiatore, al di fuori della situazione indicata al punto 1, può essere tenuto a pagare all’Organizzatore una penale appropriata e giustificata per la cancellazione del pacchetto turistico, secondo le seguenti scadenze:
• fino a 40 giorni prima dell’inizio del pacchetto: 40% del prezzo stabilito;
• da 39 a 31 giorni prima dell’inizio del pacchetto: 65% del prezzo stabilito;
• da 30 a 21 giorni prima dell’inizio del pacchetto: 75% del prezzo stabilito;
• da 20 a 14 giorni prima dell’inizio del pacchetto: 85% del prezzo stabilito;
• da 13 a 8 giorni prima dell’inizio del pacchetto: 90% del prezzo stabilito;
• da 7 giorni prima della partenza fino al giorno della partenza: 95% del prezzo stabilito
3. Qualora il Viaggiatore abbia già versato l’intero importo o una parte dello stesso per la partecipazione al pacchetto turistico, l’Agenzia restituirà la differenza tra l’importo versato e la penale di cancellazione indicata al punto 2.
4. Il Viaggiatore sostiene i costi di cancellazione anche nel caso in cui non si presenti puntualmente all’aeroporto o al luogo di inizio del pacchetto turistico, negli orari indicati nei documenti di viaggio, oppure se la partecipazione al pacchetto è impossibile per mancata disponibilità di documenti necessari, come passaporto o visto.
5. Se una delle due persone partecipanti insieme al pacchetto decide di rinunciare, l’altra persona, che viaggerà da sola, può acconsentire ad essere sistemata con un’altra persona o altre persone dello stesso sesso, oppure a pagare un supplemento per camera singola. In tal caso, la persona che rinuncia non sarà gravata da questo costo. Se non si realizza quanto indicato nella frase precedente, la persona che rinuncia è responsabile del costo della camera doppia.
6. L’Organizzatore provvede a tutti i rimborsi previsti in questo capitolo senza indugio, comunque entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di partecipazione al pacchetto turistico.
9. Assicurazioni e garanzie
1. L’Organizzatore dichiara che, in conformità alla legge del 24 novembre 2017 sulle imprese turistiche e sui servizi turistici collegati (Gazzetta Ufficiale 2019.548, testo consolidato del 22 marzo 2019 con modifiche successive), versa contributi al Fondo di Garanzia Turistica e ha stipulato una polizza di garanzia assicurativa con Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., con sede a Varsavia, per quanto riguarda:
a) la copertura dei costi di continuazione del pacchetto turistico o dei costi di rimpatrio, comprendenti in particolare i costi di trasporto e alloggio, inclusi, in misura giustificata, i costi sostenuti dal Viaggiatore, nel caso in cui l’Organizzatore non provveda, contrariamente agli obblighi, a garantire tale continuazione o il rimpatrio;
b) il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di partecipazione al pacchetto turistico nel caso in cui, per motivi imputabili all’Organizzatore o alle persone che agiscono per suo conto, il pacchetto turistico non sia o non sarà realizzato;
c) la garanzia del rimborso ai Viaggiatori della parte dei pagamenti versati corrispondente alla parte del pacchetto turistico che non sia o non sarà realizzata per motivi imputabili all’Organizzatore, all’intermediario turistico o alle persone che agiscono per loro conto.
2. In caso di necessità di avvalersi della garanzia assicurativa per la copertura dei costi di rimpatrio, occorre contattare il Presidente del Voivodato della Grande Polonia. In caso di necessità di rimborso dei pagamenti effettuati a seguito dell’inadempimento del contratto da parte dell’Organizzatore, occorre contattare Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
3. L’Agenzia di Viaggi, sulla base del Contratto Generale di Assicurazione stipulato con SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., n. 514913 del 27 settembre 2018, stipula per i propri clienti polizze assicurative conformi alle disposizioni di legge vigenti. L’ambito e i massimali di copertura sono indicati nel contratto di partecipazione / modulo di iscrizione al pacchetto turistico.
Ogni partecipante al pacchetto turistico all’estero è obbligatoriamente assicurato dall’Organizzatore contro gli infortuni (fino a 15.000 PLN) e le spese mediche + malattie croniche (fino a 20.000 EUR) in Europa e nel bacino del Mar Mediterraneo, nonché con Signal Iduna al di fuori dell’Europa contro gli infortuni (fino a 15.000 PLN) e le spese mediche + malattie croniche (fino a 40.000 EUR), secondo le condizioni della polizza stipulata con Signal Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..
Facoltativamente, i clienti possono scegliere una copertura assicurativa con massimali più elevati. In caso di sinistro coperto dalla polizza, occorre contattare immediatamente la Centrale Operativa INTER PARTNER ASSISTANCE Polska: tel. +48 22 864 55 26. La mancata segnalazione può comportare il rifiuto del rimborso dei costi.
3a. I pacchetti assicurativi dell’Agenzia di Viaggi Misja Travel Sp. z o.o. comprendono:
Nel territorio europeo
Standard Europa, Standard, assistenza sanitaria 30.000 EUR, infortuni 15.000 PLN, bagaglio perso 1.000 PLN
Gold Europa, Gold, 60.000 EUR assistenza sanitaria , infortuni 15.000 PLN, bagaglio perso 2.000 PLN
Platinum Europa, 150.000 EUR assistenza sanitaria , infortuni 15.000 PLN, bagaglio perso 2.000 PLN
Fuori Europa
Standard Mondo, Standard, assistenza sanitaria 60.000 EUR, infortuni 15.000 PLN, bagaglio perso 1.000 PLN
Gold Mondo, Gold, 150.000 EUR assistenza sanitaria , infortuni 15.000 PLN, bagaglio perso 2.000 PLN
Platinum Mondo, 500.000 EUR assistenza sanitaria , infortuni 15.000 PLN, bagaglio perso 2.000 PLN
3b) Assicurazione dei costi di rinuncia del Viaggiatore alla partecipazione all’evento turistico
L’Agenzia, nel rispetto della sicurezza finanziaria dei propri Viaggiatori, offre la possibilità di sottoscrivere a pagamento un’assicurazione per i costi di rinuncia alla partecipazione all’evento turistico, comprensiva di malattie croniche e oncologiche, tramite la compagnia SIGNAL IDUNA, oppure un’assicurazione per i costi di rinuncia alla partecipazione all’evento turistico comprensiva di malattie croniche e oncologiche con clausola aggiuntiva COVID-19 + quarantena.
Contestualmente, l’Agenzia raccomanda ai propri Viaggiatori di stipulare tale polizza assicurativa, a causa della possibilità di eventi imprevisti che potrebbero impedire la loro partecipazione all’Evento.
Assicurazione dei COSTI DELL’EVENTO TURISTICO
Variante, versione di estensione della copertura assicurativa,
SUPER, versione 100% + malattie croniche
SUPER, versione 100% + malattie croniche e oncologiche + COVID-19 + quarantena
In conformità con le Condizioni Generali di Assicurazione di Signal Iduna TU S.A., il Viaggiatore soggetto a copertura assicurativa solleva i medici che lo curano, sia nel paese che all’estero, dall’obbligo del segreto professionale e autorizza la messa a disposizione della documentazione clinica ai rappresentanti di Signal Iduna S.A.
Le Condizioni Generali di Assicurazione di Signal Iduna TU S.A. sono disponibili sul sito internet www.signaliduna.pl, nonché presso la sede dell’Organizzatore e presso i suoi agenti autorizzati. Il Viaggiatore riceve ogni volta il testo aggiornato del suddetto documento prima della stipula del contratto di partecipazione all’evento turistico.
10. Obblighi e responsabilità dell’Agenzia dopo la partenza
1. L’Organizzatore si impegna a realizzare ogni volta il contratto di partecipazione all’evento turistico con la dovuta diligenza e risponde della corretta preparazione dell’evento, della scrupolosa selezione dei subappaltatori e della corretta esecuzione dei servizi concordati nel contratto. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di partecipazione all’evento turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti direttamente dall’organizzatore turistico o da altri fornitori di servizi turistici, conformemente alle disposizioni della legge del 24 novembre 2017 sulle imprese turistiche e sui servizi turistici correlati (Gazzetta Ufficiale 2019.548 t.j. del 22 marzo 2019 con modifiche successive) e alle presenti condizioni generali.
2. L’agenzia di viaggi Misja Travel sp. z o.o. limita la propria responsabilità per l’inadempimento o per l’esecuzione non corretta del contratto a tre volte il prezzo dell’evento turistico per ciascun partecipante, ad eccezione dei danni personali, conformemente all’art. 50, comma 6, della legge del 24 novembre 2017 sulle imprese turistiche e sui servizi turistici correlati (Gazzetta Ufficiale 2019.548 t.j. del 22 marzo 2019 con modifiche successive).
3. Al Viaggiatore spetta una riduzione del prezzo per ogni periodo in cui si riscontri una non conformità, salvo che questa sia causata esclusivamente dall’azione o dall’omissione del viaggiatore. Al Viaggiatore spetta un risarcimento o indennizzo per i danni o i torti subiti a causa della non conformità. L’Organizzatore turistico eroga immediatamente il risarcimento o l’indennizzo. Al Viaggiatore non spetta alcun risarcimento o indennizzo in caso di non conformità qualora l’Organizzatore dimostri che:
a) la responsabilità della non conformità è imputabile al viaggiatore;
b) la responsabilità della non conformità è imputabile a un terzo estraneo all’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di partecipazione all’evento turistico, e la non conformità non poteva essere prevista o evitata;
c) la non conformità è stata causata da circostanze inevitabili e straordinarie.
I reclami di cui ai commi 2 e 3 si prescrivono entro 3 anni.
4. Inoltre, l’Organizzatore limita la propria responsabilità per i danni causati al Cliente a seguito dell’inadempimento o dell’esecuzione non corretta del contratto nei casi previsti dai trattati internazionali di cui la Repubblica di Polonia è parte, in particolare:
• nella Convenzione del 17 dicembre 1962 sulla responsabilità dei gestori di alberghi per gli oggetti portati dai clienti (G.U. 1999 n. 22, art. 197),
• nella Convenzione del 12 ottobre 1929 sull’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (G.U. 1933 n. 8, art. 49) insieme alla Convenzione del 18 settembre 1961 che integra la Convenzione di Varsavia, sull’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da un soggetto diverso dal vettore contrattuale (G.U. 1965 n. 25, art. 167),
• nella Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, recepita nell’Unione Europea con il Regolamento (CE) n. 2027/97 (modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002) e dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che stabilisce norme comuni sul risarcimento e sull’assistenza ai passeggeri in caso di rifiuto di imbarco, cancellazione o ritardo importante dei voli, abrogando il Regolamento (CEE) n. 295/91, nella Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 sul trasporto marittimo di passeggeri e bagagli (G.U. 1987 n. 18, art. 108) e nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 1177/2010 del 24 novembre 2010 sui diritti dei passeggeri che viaggiano per via marittima e via navigabile interna, modificando il Regolamento (CE) n. 2006/2004, nella Convenzione del 9 maggio 1980 sul trasporto internazionale ferroviario (COTIF) con l’Allegato A – Norme uniformi sul contratto internazionale di trasporto di persone e bagagli per ferrovia (CIV) (G.U. 1985 n. 34, art. 158), modificata dal Protocollo e dalle modifiche di Berna del 20 dicembre 1990 (G.U. 1997 n. 37, art. 225). Le versioni attualmente vigenti dei suddetti atti normativi sono disponibili su richiesta del Viaggiatore.
5. Se uno qualsiasi dei servizi turistici non viene eseguito conformemente al contratto di partecipazione all’evento turistico, l’Organizzatore corregge la non conformità, salvo che ciò sia impossibile o comporti costi sproporzionati rispetto all’entità della non conformità e al valore dei servizi turistici interessati. In caso di mancata correzione, si applicano le disposizioni del punto 3.
6. Se l’organizzatore turistico non corregge la non conformità entro un termine ragionevole stabilito dal Viaggiatore, il Viaggiatore può provvedere personalmente e richiedere il rimborso delle spese necessarie sostenute. Il Viaggiatore non è tenuto a fissare un termine se l’organizzatore rifiuta di correggere la non conformità o se le circostanze indicano che la correzione deve avvenire immediatamente.
7. L’Organizzatore che durante l’evento turistico non fornisce i servizi previsti dal contratto costituenti parte essenziale dell’evento è obbligato, senza addebitare costi aggiuntivi al Viaggiatore, a fornire servizi sostitutivi appropriati, anche se il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza previsto nel contratto non è stato garantito.
8. Se la qualità dei servizi sostitutivi è inferiore a quella dei servizi indicati nel programma dell’evento turistico, l’Organizzatore concede al Viaggiatore una riduzione adeguata del prezzo dell’evento.
9. Il Viaggiatore può rifiutare i servizi sostitutivi proposti solo se non sono comparabili a quanto concordato nel contratto di partecipazione all’evento turistico o se lo sconto assegnato è inadeguato.
10. Se la non conformità influisce significativamente sull’esecuzione dell’evento turistico e l’Organizzatore non riesce a correggerla entro un termine ragionevole fissato dal Viaggiatore, quest’ultimo ha il diritto di risolvere il contratto di partecipazione senza alcuna penale.
11. Se l’evento turistico include il trasporto dei Viaggiatori, l’Organizzatore garantisce il ritorno del Viaggiatore nel Paese tramite un mezzo di trasporto equivalente, senza costi aggiuntivi. Si applicano le disposizioni del punto 3.
12. Se non è possibile offrire servizi sostitutivi o se il Viaggiatore li rifiuta ai sensi del punto 9, il Viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo o al risarcimento, senza risolvere il contratto di partecipazione.
13. Se il ritorno del Viaggiatore non può essere garantito secondo il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l’Organizzatore copre i costi di alloggio necessari del Viaggiatore, possibilmente di categoria equivalente a quella prevista dal contratto, per un periodo fino a 3 notti.
14. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al punto 13, se l’operatore di trasporto non può invocarle ai sensi di altre norme.
15. Le limitazioni temporali per garantire l’alloggio necessario al Viaggiatore di cui al punto 13 non si applicano alle persone con mobilità ridotta, come definito all’art. 2 lett. a del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sui diritti delle persone con disabilità e con mobilità ridotta che viaggiano per via aerea (G.U. UE L 204 del 26.07.2006, pag. 1), né alle persone che li accompagnano, alle donne in gravidanza, ai minori di 18 anni non accompagnati e a chi necessita di particolare assistenza medica, a condizione che l’Organizzatore sia stato informato della situazione almeno 48 ore prima dell’inizio dell’evento.
16. L’Organizzatore fornisce immediata assistenza adeguata al Viaggiatore in difficoltà, anche quando il ritorno al Paese non può essere garantito a causa di circostanze inevitabili e straordinarie.
17. L’assistenza di cui al punto 16 comprende, in particolare:
1. informazioni appropriate sui servizi sanitari, autorità locali e assistenza consolare;
2. supporto al Viaggiatore nell’uso di mezzi di comunicazione a distanza, compresi strumenti elettronici, e nell’accesso a servizi sostitutivi.
18. L’Organizzatore può richiedere un compenso per l’assistenza di cui al punto 16 se la situazione difficile
situazione è derivata esclusivamente da colpa intenzionale del Viaggiatore o da sua grave negligenza. L’importo del compenso non può superare i costi effettivi sostenuti dall’organizzatore turistico.
11. Obblighi e responsabilità del Viaggiatore
1. Il Viaggiatore prende atto che ogni partecipante all’evento turistico organizzato dall’Agenzia è tenuto a:
a) presentarsi puntualmente al luogo di ritrovo nel giorno di partenza o volo (gli orari e i luoghi saranno comunicati nuovamente via email o telefono almeno 2 giorni prima dell’inizio dell’evento) e a partecipare puntualmente ai ritrovi durante l’evento;
b) rispettare gli orari di viaggio o dei voli nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici (aereo, treno, traghetto, ecc.);
c) prendersi cura dei propri bagagli, eccetto nei periodi in cui essi siano affidati al vettore (vano bagagli) o all’hotel (deposito bagagli) secondo le normative vigenti;
d) informare immediatamente un rappresentante dell’Agenzia (accompagnatore o guida) in caso di smarrimento o furto di bagagli, effetti personali o documenti, poiché ogni ritardo potrebbe rendere difficile o impossibile il ritrovamento o recupero degli oggetti persi;
e) rispettare le regole di condotta stabilite dal personale del vettore e dall’accompagnatore, volte a garantire la corretta organizzazione e svolgimento dell’evento, in particolare riguardo ai luoghi e agli orari dei ritrovi.
2. Il Viaggiatore prende atto che il primo e l’ultimo giorno dell’evento turistico sono destinati al viaggio, cioè alla partenza e arrivo/ritorno dal luogo di destinazione al luogo di inizio dell’evento. La durata dell’evento in questi giorni è strettamente legata all’orario di volo o di partenza dell’autobus.
12. Reclami
1. Se un partecipante rileva non conformità dei servizi dell’evento, deve informare immediatamente un rappresentante dell’Agenzia (accompagnatore o residente locale) al fine di correggere la non conformità. La mancata comunicazione può essere considerata nella determinazione della riduzione del prezzo o del risarcimento dei danni, qualora la notifica avrebbe permesso di evitare o limitare il danno.
2. Il termine per l’esame dei reclami è di 30 giorni dalla fine dell’evento turistico (se il reclamo viene presentato al rappresentante dell’Agenzia durante l’evento) o di 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’Agenzia, se il reclamo viene presentato dopo la conclusione dell’evento. I reclami non possono basarsi su circostanze per le quali l’Agenzia non è responsabile, cioè azioni o omissioni di terzi non coinvolti nell’esecuzione del servizio, se tali azioni o omissioni non potevano essere previste o evitate, eventi inevitabili e straordinari, o azioni/omissioni del partecipante stesso.
3. Nel caso in cui il partecipante lasci oggetti personali in hotel, mezzi di trasporto o altri luoghi, l’Agenzia media nella loro ricerca. Qualora presti assistenza nella ricerca, l’Agenzia ha diritto di richiedere al partecipante il rimborso delle spese sostenute per ritrovare e trasportare gli oggetti smarriti presso la sede dell’Agenzia o il luogo di residenza del partecipante, esclusi i costi interni dell’Agenzia.
4. Tutti i reclami (con copia dei documenti di viaggio) devono essere inviati per iscritto tramite raccomandata all’indirizzo: Agenzia Viaggi Misja Travel sp. z o.o., ul. Śląska 10, 60-614 Poznań, o agli Agenti che agiscono per conto dell’Agenzia. L’agente turistico inoltra immediatamente comunicazioni, richieste o reclami del Viaggiatore all’organizzatore turistico. Una comunicazione, richiesta o reclamo presentato all’agente nello stesso giorno si considera ricevuto dall’organizzatore nello stesso giorno.
5. Il Viaggiatore può utilizzare metodi alternativi di risoluzione delle controversie con l’Agenzia, come previsti dalla Legge sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori, quali mediazione e arbitrato. L’autorità competente per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative all’Agenzia è l’Ispettore Provinciale del Commercio della Grande Polonia a Poznań (al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań). I Viaggiatori che hanno stipulato il contratto tramite il sito web dell’Organizzatore possono anche utilizzare la piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) ai sensi del Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013. Il link alla piattaforma ODR è disponibile sul sito web dell’Agenzia.
13. Responsabilità dei vettori
1. Il volo verso la destinazione e il ritorno sono soggetti alle disposizioni della Convenzione di Montreal del 1999, conformemente al Regolamento del Consiglio (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità dei vettori aerei. I reclami riguardanti la perdita, il danneggiamento o la distruzione del bagaglio durante il trasporto aereo devono essere presentati per iscritto alla rappresentanza della compagnia aerea entro 7 giorni dal ricevimento degli oggetti danneggiati, o entro 21 giorni in caso di smarrimento degli oggetti; in entrambi i casi il termine decorre dal giorno in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero
2. Qualsiasi danno al bagaglio durante il trasporto in autobus o treno deve essere comunicato immediatamente al personale del mezzo di trasporto.
14. Protezione dei dati personali
1. Misja Travel sp. z o.o. tratta i dati personali dei Viaggiatori conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali trattati dalla società Misja Travel sp. z o.o. ha sede in ul. Śląska 10, 60-614 Poznań.
3. Ogni Viaggiatore che fornisce i propri dati personali al titolare in relazione alla partecipazione a un evento turistico organizzato dal titolare è tenuto a fornire esclusivamente dati corretti, completi e aggiornati. Il titolare non è responsabile per le conseguenze legali derivanti dalla fornitura di dati non conformi all’identità del Viaggiatore, inesatti, non aggiornati o contenenti qualsiasi altro errore.
4. Nel caso in cui, a causa della fornitura di dati errati da parte del Viaggiatore, il Titolare subisca perdite o costi, il Viaggiatore è obbligato a rimborsare tutti i costi sostenuti o a pagare un risarcimento relativo all’evento che ha causato il danno.
5. Presso Misja Travel sp. z o.o., i dati vengono trattati esclusivamente nella misura necessaria per stipulare e adempiere il contratto di partecipazione all’evento turistico.
6. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer): email: odo@misjatravel.pl
7. Ogni soggetto i cui dati sono trattati da Misja Travel sp. z o.o. ha il diritto di richiedere al titolare informazioni sui propri dati personali (in particolare sull’ambito e finalità del trattamento). Ogni persona ha diritto a ricevere una copia dei dati trattati dal Titolare. La richiesta deve essere presentata per iscritto, firmata personalmente dal richiedente autorizzato, e inviata alla sede di Misja Travel sp. z o.o. o via email a odo@misjatravel.pl.
8. Ogni soggetto i cui dati sono trattati da Misja Travel sp. z o.o. ha diritto di ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi elettronici, e di trasmetterli a un altro titolare, nonché di richiedere a Misja Travel sp. z o.o. di trasferirli in tale formato al titolare indicato.
9. Ogni soggetto può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati da parte di Misja Travel sp. z o.o. se esistono motivi giuridici validi per farlo.
10. Ogni soggetto i cui dati sono trattati sulla base del consenso può revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
11. Ogni soggetto i cui dati sono trattati sulla base del consenso può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali. Per maggiore efficacia, si consiglia l’invio della richiesta via email a odo@misjatravel.pl.
12. Misja Travel sp. z o.o. è obbligata a cancellare i dati personali in caso di revoca del consenso, opposizione legalmente valida o su richiesta dell’interessato qualora il trattamento non sia più necessario per le finalità per cui sono stati raccolti.
13. Misja Travel sp. z o.o. risponde alle richieste e istanze degli interessati entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se necessario, il termine può essere prorogato di ulteriori due mesi per la complessità della richiesta o per il numero di richieste. Entro un mese, Misja Travel sp. z o.o. informa l’interessato dell’eventuale proroga, indicando i motivi del ritardo.
14. Misja Travel sp. z o.o. garantisce che informerà gli interessati in caso di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati informeranno tutti i destinatari dei dati e la persona interessata immediatamente dopo l’esecuzione delle azioni indicate. Il titolare è esonerato dall’obbligo di informare i soggetti indicati (ad eccezione della persona interessata) se ciò è impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato.
15. Misja Travel sp. z o.o. affida il trattamento dei dati personali dei propri Viaggiatori a soggetti con cui collabora, al fine di garantire la corretta esecuzione degli eventi turistici. Il titolare affida i dati solo a soggetti che garantiscono il trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme vigenti e con i quali è stato stipulato un contratto di incarico al trattamento. Il titolare mantiene un registro dei contratti di affidamento e, prima di trasferire i dati personali all’estero, effettua, in collaborazione con il DPO, un’analisi dei rischi per valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati rispetto alle minacce.
16. Misja Travel sp. z o.o. dichiara che, se necessario, i dati personali trattati nei propri archivi sono sottoposti a pseudonimizzazione per garantirne la protezione contro accessi non autorizzati da parte di terzi.
17. Il Viaggiatore ha diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo competente se ritiene che il trattamento dei propri dati personali violi il Regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero al Presidente dell’Ufficio per la Protezione dei Dati Personali, via Stawki 2, 00–193 Varsavia.
15. Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni di Partecipazione, si applicano le disposizioni della legge del 24 novembre 2017 sulle manifestazioni turistiche e servizi turistici correlati (G.U. 2023 n. 2211 con successive modifiche) e del Codice Civile del 23 aprile 1964 (G.U. n. 16, poz. 93 con successive modifiche).
2. Eventuali controversie saranno risolte in via amichevole, e in caso di mancato accordo, dal tribunale competente per territorio e materia secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile del 17 novembre 1964 (G.U. 2023 n. 1550 con successive modifiche).
3. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Partecipazione in qualsiasi momento. Le modifiche saranno pubblicate sul sito web www.misjatravel.pl.